Adozione:
Che requisiti servono per adottare un bambino?
 

Divorzio:
Quali sono gli effetti del divorzio?
 

Quando è possibile chiedere il divorzio?

Coppie di fatto

Separazione giudiziale

Separazione consensuale

Quali documenti servono

 
Adozione:
Che requisiti servono per adottare un bambino?

"L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Divorzio:
Quali sono gli effetti del divorzio?
Con il divorzio il matrimonio si scioglie e gli ex coniugi possono contrarre nuove nozze, mentre permane l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati o adottati durante il matrimonio.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale emette i provvedimenti relativi

1. all'affidamento e al mantenimento dei figli
La legge n. 54 del 2006 prevede che il giudice che pronuncia il divorzio deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori: è il cosiddetto affido condiviso. è residuale e deve essere valutata caso per caso l'ipotesi di un affido esclusivo ad uno dei genitori.

2. all'assegnazione della casa familiare
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Viene tutelato in questo modo il diritto dei figli minori a conservare la propria abitazione, intesa come centro degli affetti e delle abitudini familiari.
Si parla di assegnazione della casa coniugale solo in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mai in caso di coiuge debole economicamente.
L' assegnazione della casa coniugale può essere valutata al fine di determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento: il Giudice nel determinare l'importo dell'assegno considera l'assegnazione della casa come un valore economico e le presumibile spese del genitore non assegnatoari per una nuova sistemazione abitativa.
Il coniuge estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa in seguito al provvedimento di assegnazione: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perché il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.

3. all'assegno di divorzio.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tribunale può prevedere un assegno di divorzio (mensile o una tantum) a favore del coniuge sprovvisto di mezzi adeguati o che si trovi nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Il coniuge titolare di un assegno di divorzio acquista diritti sul TFR percepito dall'ex coniuge e sulla pensione di reversibilità

Quando è possibile chiedere il divorzio?
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

in caso di condanne penali, quali:

1. quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
2. a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
3. a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
4. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

In caso di separazione

se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.  

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Altri casi

1. l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio;  
2. il matrimonio non è stato consumato;  
3. è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso é chiaro che la causa di divorzio statisticamente più comune è quella della intervenuta separazione personale protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.

La separazione deve essersi protratta "ininterrottamente": l'unica circostanza che può interrompere la separazione è la riconciliazione fra i coniugi.

La riconciliazione, che si verifica con  il completo ripristino della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale, impedisce dunque il maturare del termine di tre anni per proporre la domanda di divorzio.

Coppie di Fatto

Con l'espressione famiglia di fatto ci si riferisce al nucleo formato da coppie non coniugate che convivono stabilmente, con o senza prole.

Per i conviventi non è prevista una procedura simile alla separazione dei coniugi, poiché per legge la regolamentazione dello scioglimento della famiglia di fatto è rimessa a liberi accordi.

L'ordinamento italiano non tutela le cosiddette coppie di fatto e quindi l'ex convivente, anche se totalmente sprovvisto di mezzi economici e indipendentemente dalla durata della convivenza, non può vantare nei confronti dell'altro alcuna pretesa di ordine economico relativa al proprio mantenimento.

Con riguardo alla casa nella quale si è svolta la convivenza, nel caso in cui quest'ultima sia di proprietà esclusiva di uno dei componenti della coppia, l'ex convivente non può vantare nessun diritto con riguardo all'assegnazione di essa.

Quando i conviventi decidono di interrompere la loro relazione, il diritto di continuare a vivere nella casa familiare spetta a chi ne ha l'esclusiva proprietà.


Separazione giudiziale
La separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole (in qs caso ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto dai coniugi, il giudice pronunciando la separazione dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio)

La richiesta viene fatta da uno solo dei coniugi con ricorso depositato presso il Tribunale competente e la parte deve essere assistita da un legale.

Viene fissata una prima udienza avanti il Presidente del Tribunale, il quale autorizza i coniugi a vivere separati e si pronuncia, anche se in via provvisoria, su questioni preliminari quali l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli, la loro residenza e se è necessario fissa un importo per il mantenimento dei figli stessi e del coniuge economicamente più in difficoltà.

Il Presidente del Tribunale designa poi un Giudice dello stesso tribunale avanti al quale la causa è rinviata per la prosecuzione dell'istruttoria. In questa fase le parti possono provare le circostanze relative all'eventuale richiesta di addebito, provare l'entità dei patrimoni del coniuge e qualsiasi assunto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio.

Anche una separazione iniziata come giudiziale, può trasformarsi in consensuale se nel frattempo le parti dichiarano di aver raggiunto, sottoscritto da entrambe.

Separazione consensuale
La separazione consensuale si verifica quando le parti congiuntamente, anche senza la necessità di un legale, chiedono la separazione.
Il ricorso deve indicare gli elementi più rilevanti quali l'indicazione della scelta di affidamento congiunto della prole, l'assegnazione della casa coniugale, l'importo relativo al mantenimento dei figli, l'assenso all'espatrio.

Il procedimento di esaurisce in un'unica udienza avanti il Presidente del Tribunale.
Tale accordo dovrà essere visto dal PM e poi omologato in sede di Camera di Consiglio.

In presenza di una possibilità di accordo è consigliabile seguire la via della separazione consensuale.

Effetti del provvedimento presidenziale:

il provvedimento presidenziale emesso sia nel giudizio di separazione consensuale sia in quello giudiziale è a tutti gli effetti un procedimento valido ed esecutivo.

Ciò significa che sin dalla data dell'udienza il coniuge che ne ha diritto può pretendere gli importi stabiliti dal Giudice per sé o per i figli.

E nel caso non vengano regolarmente versati è possibile procedere esecutivamente nei confronti del debitore di tali importi, anche attraverso il pignoramento dello stipendio o del conto corrente bancario.

Quali documanti servono per la separazione?
Certificato di residenza ad uso separazione reperibile nel Comune di residenza
Certificato di stato di famiglia ad uso separazione reperibile nel Comune di residenza
Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
Copia integrale dell'atto di matrimonio (o eventualmente l'estratto dell'atto di matrimonio) reperibile nel comune in cui si è celebrato il matrimonio


 
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